ANALISI
ART. 66
TURN
OVER
RIDUZIONE DEL TURN OVER = RIDUZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA E AUMENTO DEL PRECARIATO
Il turn-over del personale viene limitato
al 20% (sia in budget che in numero di persone) per il triennio 2009/2011 e al
50% dal 2012.
Questo vuol dire che ogni 5 persone che
vanno in pensione si può assumere una sola persona, sia essa docente,
ricercatore o tecnico/amministrativo. Quindi nell’immediato futuro molti
giovani laureati, dottorandi e assegnisti, formati dall’Università Italiana con
notevoli sforzi economici, non potranno essere assunti come ricercatori e
saranno costretti ad emigrare o ad abbandonare il mondo della ricerca. Si
otterrà quindi un inevitabile invecchiamento ed una progressiva riduzione del
corpo docente, con conseguente impoverimento della didattica e della ricerca.
Ciò, unito al
limite del rapporto tra numero di docenti e studenti previsti della legge n.
270/04, comporterà la chiusura di molti corsi di laurea e
l’introduzione del numero chiuso per tutti i rimanenti corsi.
LEGGE
133 RIFORMA SCOLASTICA
Art.
66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui
al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure
di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite
dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere,
per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente.
4. All'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10
per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno
2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo
3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle
unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103
e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50
per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai
commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati
oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi
3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina
di settore.
12. All'articolo 1, comma 103
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo
3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al
comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti
di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente
comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione
a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni
di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012
gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei
limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno
dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
[...]